Tra un DPCM e l’altro, il Governo continua a sfornare decreti RISTORI, uno dopo l’altro, che sembrano più creare confusione e complicazioni piuttosto che semplificare.
L’impressione è che non ci sia un progetto ben definito, piuttosto la trasposizione di idee che sovvengono quotidianamente, che vengono aggiunte, in corsa, ai precedenti decreti appena emanati.
Dopo i Ristori 1,2 e 3 attendiamo i 4 e 5 che completeranno quel labirinto di illusori aiuti di stato che fino ad oggi hanno creato più polemiche che risultati effettivi.
Ma cerchiamo, almeno noi, di tradurre in maniera più semplice quanto il governo ha complicato.
Il decreto Rilancio era intervenuto con l’intento di intervenire in tempi rapidi in aiuto a quelle attività economiche più colpite dalla pandemia covid-19. In questo intento sono poi intervenuti i decreti ristori 1, 2 e 3, con quest’ultimo che vede ampliare la lista dei beneficiari al codice ATECO dei negozi del commercio al dettaglio di calzature e accessori con un indennizzo pari al 200% e dimentica ancora una volta le professioni ordinistiche.
Nel frattempo ci si dimentica di offrire una salutare proroga delle scadenze fiscali che, previste per il mese di dicembre, aiuterebbero veramente le imprese.
Il decreto Ristori e il decreto Ristori bis hanno introdotto, rispettivamente, il contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici che per effetto del DPCM del 24 ottobre 2020 hanno subito delle limitazioni, quali chiusure e limitazioni nell’orario di apertura, e a favore di coloro che sono stati interessati dalle misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.
Il contributo a fondo perduto previsto dall’ultimo decreto ristori ter ricalca l’istanza precedente e riguarda i soggetti che erano esclusi (quelli con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro) e che ora possono presentare la richiesta.
Per chi aveva presentato l’istanza e percepito il contributo, la nuova erogazione avverrà automaticamente e sul medesimo IBAN già indicato in precedenza.
Per accedere al contributo a fondo perduto è necessario lo svolgimento di una attività economica prevalente con codice di attività compreso nell’allegato 1 al DL n. 137/2020 e che abbiano la partita attiva al 25 ottobre.
L’istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate deve contenere
– il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale)
– l’iban del conto corrente su cui accreditare la somma
– il codice fiscale dell’erede, nel caso in cui quest’ultimo prosegua l’attività di un soggetto deceduto
– attestazione del possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo, quali l’eventuale inizio dell’attività successivo al 31.12.2018, la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei periodi di riferimento.
L’Agenzia delle Entrate avvisa che l’iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.
La predisposizione e la trasmissione dell’istanza, esclusivamente in via telematica, può essere fatta tramite un intermediario delegato.
Per chi volesse approfondire, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una guida nella serie “L’Agenzia Informa” disponibile sul proprio sito, cliccare qui sotto.
Guida ai Contributi Fondo Perduto Agenzia Entrate
Laura Pigoli













