La rapida evoluzione digitale, gli effetti della globalizzazione e lo sviluppo di una “Green Economy” implicano repentini cambiamenti anche nel mercato del lavoro, in particolare nel ruolo centrale delle professioni cui le aziende necessitano per rimanere competitive.
Lo sviluppo dell’economia ricade anche e soprattutto nel mercato del lavoro, l’evoluzione tecnologica sta creando una realtà parallela concorrenziale: le imprese si trovano costrette a ricercare figure professionali altamente specializzate e devono costruirsi una propria identità digitale in merito alla comunicazione e business ovvero la “Digital Transformation” generando la necessità di reclutare nuove figure in settori specifici, come ad esempio: l’analisi dei dati, la sicurezza informatica, l’intelligenza artificiale e l’analisi di mercato.
L’attuale emergenza climatica che stiamo vivendo, obbliga un’economia circolare la “Green Economy” che deve implementare i processi e modelli aziendali in ottica di riduzione dell’impatto ambientale nonché raggiungere l’obiettivo di sviluppare – entro il 2030 – un’impresa più ecosostenibile, consolidando il ruolo centrale di “Responsabilità Sociale” nelle imprese.
La combinazione “Green & Digital” rimodula le professioni tradizionali al fine di continuare a svolgere servizi o creare prodotti in una nuova prospettiva, con un approccio innovativo nella realizzazione di adeguati modelli di business. In particolare, si allude ai c.d. “lavori ibridi”: ovvero professioni in continua evoluzione e aggiornamento, caratterizzate da un mix di capacità di interazione ed integrazione in diversi contesti e gruppi di collaboratori.
Flessibilità, obiettivi, responsabilizzazione ed autonomia sono le parole chiave fondamentali per introdurre il lavoro ibrido con successo e può essere gestito:
“Remote first”: il lavoro da remoto è prevalente e la presenza in azienda occasionale;
“Office first”: l’ufficio è il luogo principale dove svolgere le attività e il lavoro da remoto è secondario.
In ogni caso, ogni attività umana rilevante dal punto di vista economico, può essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento1.
Una delle tipologie di rapporti di lavoro ibrido, sono le Collaborazioni Coordinate e Continuative “Co.Co.Co.” cosiddetti “lavoratori parasubordinati” in quanto rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo e subordinato dipendente. Hanno piena autonomia operativa (Art. 409 c.p.c) – con esclusione di ogni vincolo di subordinazione – ma hanno un rapporto unitario e continuativo con chi commissiona il lavoro.
Sono dunque formalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, la prestazione del collaboratore si coordina con l’organizzazione d’impresa del committente.
Tale contratto deve rispettare precisi requisiti cui il committente è tenuto ad ottemperare. La caratteristica portante è l’“autonomia”: è il collaboratore che decide in modo autonomo tempi e modalità di esecuzione della prestazione e senza vincolo di subordinazione. Il “potere di coordinamento” è esercitato dal committente in relazione alle esigenze dell’organizzazione aziendale fornendo direttive al collaboratore ma non può, in nessun caso, pregiudicarne l’autonomia professionale in quanto la prestazione del collaboratore deve rispettare il requisito della “personalità e continuità”: ovvero la prevalenza del carattere personale nell’apporto lavorativo del collaboratore definito nel contratto (per esempio sono prevalentemente personali le prestazioni svolte anche con l’ausilio di altri soggetti e mediante l’utilizzo di mezzi o strumenti nella disponibilità del collaboratore). La continuità ricorre quando la prestazione non è occasionale ma perdura nel tempo, implica dunque un impegno costante del prestatore a favore del committente, pertanto non deve essere occasionale o istantanea: non si limita alla mera esecuzione di un’opera specifica e determinata, ma si deve protrarre in un arco temporale. Infine, la “retribuzione” che deve essere erogata in forma periodica e prestabilita.
Il regime giuridico da applicare ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è quello del lavoro autonomo (contratto d’opera o altri contratti disciplinati nel Libro IV del codice civile) ma, ai fini fiscali, si applica l’art. 50 c. 1 lett. c bis del TUIR, ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Attualmente sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata:
– I collaboratori coordinati e continuativi ed i collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni.
– Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori sportivi dilettanti di società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore.
– Coloro che svolgono “attività professionale”: professionisti sprovvisti di cassa previdenziale, i professionisti con cassa previdenziale limitatamente ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenziale ed i professionisti che versano alla cassa di categoria solo il contributo in misura fissa a titolo di solidarietà e non hanno quindi l’obbligo di pagare la quota per la pensione.
– Amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni e/o altri enti ed i partecipanti a collegi e commissioni (di quest’ultimi esclusi i dipendenti pubblici che partecipano nell’ambito del loro rapporto di lavoro).
– I collaboratori a giornali, riviste enciclopedie e simili, tranne i casi in cui rientri il diritto d’autore e opere dell’ingegno.
– Gli incaricati alle vendite a domicilio quando il reddito prodotto nell’anno superi i 5.000 €, per il versamento sul reddito eccedente tale fascia di esenzione.
– I lavoratori autonomi ed occasionali quando il reddito prodotto nell’anno superi i 5.000 €, per il versamento sul reddito eccedente tale fascia di esenzione.
– I pensionati ed i lavoratori dipendenti che svol-gono attività non altrimenti soggetta ad assicurazione pensionistica.
– Gli assegnatari di borse di studio erogate dalle Università per i corsi di dottorato di ricerca (sono esclusi invece gli assegnatari di altre borse di studio) e percettori di assegni di ricerca o attività di tutorato.
– I volontari del servizio civile.
– Gli spedizionieri.
– In linea generale, restano esclusi tutti coloro che svolgono attività gratuita.
Il contenuto del contratto può essere liberamente disciplinato dalle parti (collaboratore e committente), è obbligatoria la forma scritta ai fini probatori, e la comunicazione – in formato cartaceo oppure elettronico – deve essere precisa e trasparente. Per l’instaurazione del rapporto è obbligatoria una comunicazione preventiva inviata direttamente dal committente o da un intermediario abilitato in via telematica al competente ufficio regionale per il lavoro utilizzando il modello “UniLav”. Con il DLgs. 27.06.2022 nr. 104 c.d. “Decreto Trasparenza” sono state apportate importanti modifiche in materia di obblighi informativi a carico dei datori di lavoro. In particolare, le informazioni da rendere al momento della stipula del contratto di lavoro sono estese anche ai rapporti di lavoro “non standard” e tali obblighi non sono posti a carico solo dei datori di lavoro (anche pubblici) ma anche a capo dei committenti. Rientrano quindi nel campo di applicazione:
Le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 co.3 c.p.c.
Le collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 co. 1 del Dlgs. 15.6.2015 nr. 81.
I contratti di prestazione occasionale di cui all’art. 54-bis del DL 24.4.2017 nr. 50
Le informazioni devono essere fornite nei limiti della “compatibilità” da accertare caso per caso ma ad ogni modo sono dovute quelle che riguardano l’identità delle parti, il luogo di lavoro (in mancanza va indicato che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro), la sede o domicilio del datore di lavoro, l’inquadramento, il livello e la qualifica o, in alternativa la descrizione complessiva del lavoro, la data di inizio e la tipologia del rapporto di lavoro.
Vi è una spinosa questione, di questi ultimi tempi, che riguarda la tutela in capo ai lavoratori impiegati attraverso l’uso di piattaforme informatiche e digitali: la categoria dei “Gig Workers” in particolare i “Rider” – fattorini addetti alla consegna di cibo e beni a domicilio e tutti gli altri lavoratori che rendono servizi attraverso tali piattaforme – come per esempio i “servizi di baby sitting” o “tuttofare”. Questa particolare categoria è inquadrata come lavoratori “etero-organizzati”, ai sensi dell’Art. 2 co. 1 del DLgs. nr. 81/2015, sono stati classificati a metà tra i lavoratori subordinati e le collaborazioni coordinate e continuative. Le etero-organizzazioni sono prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed organizzate dal committente nelle modalità di esecuzione; perché siano considerate tali il lavoratore deve operare all’interno di un’organizzazione aziendale rispetto alla quale è tenuto ad osservare indirizzi esecutivi forniti dallo stesso committente. La definizione fornita dalla Circolare INL nr. 7 del 30 ottobre 2020 definisce l’etero-organizzazione come quell’attività svolta dal collaboratore pienamente integrata nell’attività produttiva del committente e questo elemento è indispensabile per rendere la prestazione lavorativa. Si tratta di una soluzione normativa che deriva dalla necessità di regolare l’ennesimo ibrido giuridico nato dell’esigenza economica del food delivery tramite “App”: le imprese che lavorano in questo settore sono sempre più numerose e sempre più numerosi sono i giovani assunti come fattorini tramite co.co.co.
Dunque al fine di regolarizzare la delicata posizione di questa categoria di lavoratori, il DL. nr. 101/2019 conv. L. 128/2019 – modificando il Dlgs. 81/2015 – prevede alcune disposizioni urgenti per coloro che operano attraverso “piattaforme digitali”, ovvero:
1. i lavoratori le cui modalità di esecuzione dell’attività lavorativa è caratterizzata da prevalente personalità e continuabilità ricadono nella
casistica del lavoro parasubordinato “co.co.co” ma si applica la disciplina del lavoro subordinato quando “le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate tramite piattaforme digitali”. In questo specifico caso è richiesta non una semplice etero-organizzazione bensì una “etero-direzione” ai sensi dell’Art. 2094 c.c. e dunque i requisiti specifici del lavoro subordinato.
2. Si applica invece la disciplina del lavoro autonomo quando le attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’utilizzo di velocipedi o veicoli a motore avviene attraverso piattaforme, anche digitali.
All’inizio dell’attività lavorativa, i collaboratori coordinati e continuativi sono tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata tramite do- manda telematica presentata all’Inps secondo la competenza territoriale. Per il committente non sussiste alcun obbligo di iscrizione all’Inps del collaboratore (tuttavia è necessario che verifichi se il collaboratore ha effettivamente provveduto a tale adempimento); invece, resta in capo allo stesso, l’obbligo di versamento dei contributi – entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso al collaboratore.
Le modalità di determinazione dei contributi si differenziano in base ai soggetti che svolgono attività autonoma in via esclusiva e soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria2.
La ripartizione dei contributi è suddivisa in 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.
Tramite apposita circolare3, pubblicata ad ogni inizio anno, l’Inps rende note le aliquote contributive, il minimale e massimale del reddito per i compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata. Per l’anno 2024 il minimale per l’accredito contributivo è 18.415,00 €4, il massimale 119.650,00 € e l’aliquota contributiva per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, è pari al 33%. Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:
• 0,50%, per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
• 0,22%, (articolo 7 del DM 12 luglio 2007);
• 1,31%, obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la prestazione NASpI. Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.
In sintesi, per i collaboratori e figure assimilate, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2024 sono complessivamente fissate come segue:
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 35,03%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (lavoratori autonomi, titolari di P. IVA, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati) 26,07%
Ulteriore adempimento è il regime assicurativo INAIL per coloro che svolgono attività “protette” riconducibili alla categoria indicata nell’Art. 1 del DPR 30.6.65 nr. 11245. Il committente deve altresì ottemperare a tutti gli obblighi circa la denuncia d’esercizio, di cessazione/variazione della lavorazione, di infortunio e/o malattia professionale nonché il pagamento del premio assicurativo (Art. 41 DPR 1124/65).
La generalità degli iscritti alla Gestione Separata senza copertura previdenziale e non titolari di pensione – al pari dei lavoratori subordinati – può usufruire di alcune prestazioni previdenziali (previo il possesso di requisiti contributivi) quali: indennità di malattia e degenza ospedaliera, assegno unico universale, indennità di maternità/paternità, indennità di congedo parentale ed indennità di disoccupazione “DIS-COLL”. Trattandosi però di lavoratori la cui attività è qualificabile giuridicamente come autonoma, per gli iscritti non opera il “principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali” previsto dall’Art. 2116 del codice civile, per i lavoratori dipendenti, in forza del quale, le prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato versamento da parte dell’imprenditore dei contributi previdenziali. Tuttavia, esclusivamente per quanto riguarda l’accesso all’indennità di maternità, per i lavoratori e lavoratrici iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme obbligatorie, si applica tale principio in quanto non sono considerati responsabili dell’obbligazione contributiva, per cui ne hanno diritto anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente (Art. 64-ter, D.Lgs. 151/2001). Il principio di automaticità delle prestazioni non si applica invece ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata in quanto sono ritenuti responsabili in proprio del versamento dei contributi6.
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali configura nei confronti dei committenti il reato di illecito penale o amministrativo, come già avviene per i datori di lavoro subordinato7.
In un’epoca in cui il lavoro ibrido è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità, le imprese, al fine di limitare i costi, necessiterebbero di gestire il personale liberamente potendo licenziare o assumere quando le fluttuazioni di mercato lo richiedano senza alcuna conseguenza risarcitoria.
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in linea generale non prevede alcun preavviso di recesso né da parte dei lavoratori né da parte del committente. È una questione rilevante per entrambe le parti: per i collaboratori la perdita d’impiego in modo improvviso, mentre i committenti potrebbero essere privati di preziose risorse da un momento all’altro. Pertanto, sarebbe buona prassi, inserire delle clausole di preavviso di recesso contrattuale – della durata di almeno uno o due mesi – che se non rispettate, prevedano il conseguente risarcimento del danno. In termini di risparmio dei costi aziendali, si precisa che nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa non sono previste le mensilità aggiuntive di 13esima e 14esima e la maturazione dei ratei di ferie e/o permessi.
Il compenso da riconoscere ai collaboratori, non può comunque essere inferiore al trattamento economico complessivo previsto dal contratto nazionale applicato in azienda – per la generalità dei lavoratori subordinati – in riferimento a prestazioni analoghe.
La nuova direttiva UE nr. 2024/2831 del 23 ottobre – in vigore dal 2 dicembre 2024, da recepire entro il 2 dicembre 2026 – relativa al miglioramento delle condizioni nel lavoro tramite piattaforme digitali, impone agli stati membri dell’UE di stabilire una presunzione legale per chi lavora attraverso le piattaforme digitali in quanto lavoratori subordinati.
Nel contesto delle “piattaforme digitali” rientrano quanti offrono servizi a distanza, online, tramite sito web o tramite un’App da cellulare.
Questi sono gli effetti più incisivi: a normativa vigente, infatti, per piattaforme digitali s’intendono programmi e procedure informatiche strumentali alle attività di consegna di beni.
In definitiva, chi fornisce servizi online è da considerarsi lavoratore subordinato: non rientrano solo i “Rider” – pionieri del mondo del lavoro organizzato da piattaforme digitali – ma anche coloro che si occupano di vendite a distanza (per esempio Amazon) o di fornire atti amministrativi (come visure o certificati) oppure gli studi che offrono consulenze online e addirittura i “Call Center”.
Ambra Laouiti
Fonti:
· Eutekne, “Lavoro 2024”, GuideEutekne.
· Seac XXIV Edizione, “INPS Guida completa sucontributi, prestazioni ed agevolazioni”.
· Circ. Inps 24 del 29.01.2024
· DLgs. 81/2015
· Legge 335/1995, Art. 2 c. 26
· Ministero del Lavoro Circolare nr. 7 del 30.10.2020
- Cass. 24.8.2021 n. 23324, Cass. 25.6.2020 n. 12707, Cass. 25.2.2019 n. 5423, Cass. 18.5.2018 n. 12335 e Cass. 3.4.2000 n. 4036) ↩︎
- Circ. Inps nr. 34 del 7.2.1998 ↩︎
- Circ. Inps nr. 24 del 29/01/2024 ↩︎
- Di conseguenza, l’accredito dell’intero anno alle singole tipologie di soggetti interessati spetterà in funzione del contributo annuo versato; qualora alla fine dell’anno il contribuente non abbia raggiunto il minimale, l’INPS provvederà a ridurre i mesi accreditati in proporzione della
contribuzione versata ↩︎ - Circ. Inail 11.4.2000 nr. 32 ↩︎
- Circ. Inps nr. 42 del 29.2.2016 ↩︎
- Art. 39, Legge 4.11.2010 nr. 183 e Circ. n. 71 del 4.5.2011 ↩︎













