Ogni sforzo dovrebbe essere promosso da parte di ogniuno di noi per vincere la piaga del lavoro minorile e per consentire ai ragazzi e alle ragazze di tutto il mondo di poter fare ciò che oggi è davvero indispensabile e fondamentale, cioè dedicare gli anni della propria infanzia alla formazione, al rapporto con la famiglia ed al pieno sviluppo della propria personalità.
Lavorare per la dignità dell’infanzia, per la tutela dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, nel quadro del lavoro minorile è uno dei contributi alla Pace, è uno dei contributi alla reciproca conoscenza tra i popoli e del dialogo multiculturale.
Nel dizionario italiano la parola “Pace” è sotto la lettera P ma dovrebbe spodestare la lettera A, in riferimento alla “cultura della pace”, dato che è la prima parola dalla quale si possa costruire qualcosa di nuovo, d’importante… ed ora spiego perché.
Ci sono dati e cifre che parlano da sole. Dovrebbero essere scritte, denunciate, essere la memoria e l’impegno di tutti coloro che ritengono di voler assumersi questa responsabilità: parlano di 1 bambino o bambina su 6 al mondo, che sono sfruttati dalla schiavitù, dalla pornografia, dallo sfruttamento sessuale, a combattere la guerra o essere vittime della guerra.
Sappiamo tutti che la causa principale dello sfruttamento dei bambini sta nella povertà: la differenza tra i paesi ricchi ed i paesi poveri nel mondo, non sta diminuendo ma in questi anni sta aumentando. Come sta aumentando la disoccupazione e diminuendo al contempo il reddito da lavoro nel Sud del mondo e nel Nord ricco del mondo.
Le prime cifre indignano e la seconda realtà grida vendetta ma bisogna passare dall’indignazione alla responsabilità. La povertà nasce dalle scelte che la determinano, scelte che investono gli organismi internazionali, le imprese, i sindacati, gli adulti tutti. È chiaro che l’economia deve obbedire alla politica, il benessere pubblico generale deve guidare le scelte economiche, ma manca sempre un collegamento tra l’uno e l’altro: se non vige una forte politica e forti programmi per il lavoro dignitoso degli adulti e per una politica dell’occupazione per gli adulti, non si può contrastare seriamente il lavoro minorile. Il fulcro principale è si la povertà ma esistono anche altre cause: cause familiari e cause sociali.
Si deve pensare ai ragazzi lavoratori di oggi, quelli che in questo preciso momento sono al lavoro anziché a scuola, che si avvicinano al mondo del lavoro troppo presto senza avere la possibilità di scelte autonome: il lavoro che sostituisce la scuola in età precoce mina la capacità dei giovani di costruirsi una vita indipendente e quindi ha effetti negativi per i decenni successivi.
Il lavoro infantile non è solo un problema di come garantire i diritti umani ad una fascia di ragazzi, ma è anche un problema macroeconomico di come costruire e garantire lo sviluppo sostenibile ed equilibrato di intere nazioni.
Il lavoro minorile è un’emergenza ma bisogna andare oltre questa e cogliere il mondo nella sua interezza ovvero è una realtà drammatica principalmente nei paesi più poveri, tuttavia esiste pure nell’Europa più ricca e persino in Italia, in parte sommerso ed invisibile.
Si stima che in Italia 336 mila minorenni tra i 7 e i 15 anni abbiano avuto esperienze di lavoro, quasi 1 minore su 15. Tra i 14-15enni che dichiarano di svolgere o aver svolto un’attività, il 27,8% ha svolto lavori particolarmente dannosi per i percorsi educativi e per il benessere psicofisico, perché percepiti dagli stessi intervistati come pericolosi, perché svolti in orari notturni o in maniera continuativa durante il periodo scolastico.
Questi sono solo alcuni tra i dati raccolti nell’indagine sul lavoro minorile in Italia1, che riguarda circa 58mila adolescenti. La ricerca mostra anche una relazione tra lavoro minorile e dispersione scolastica: un circolo vizioso di povertà ed esclusione.
I ragazzi che hanno avuto una formazione insufficiente, oppure addirittura nulla, ben difficilmente una volta adulti troveranno lavori sufficientemente retribuiti e riusciranno a far valere i loro diritti.
La realizzazione dei desideri espressi oggi dai giovanissimi dipende da una pluralità di fattori: tra questi sono importanti le condizioni di vita che si garantiranno alle prossime generazioni che si troveranno ad affrontare il passaggio all’età adulta non senza incertezze e timori. Secondo il report annuale Istat che considera a campione circa 108.000 ragazzi e ragazze – italiani e stranieri – tra gli 11 e i 19 anni residenti in Italia, il 41,3% dei giovanissimi dice che il futuro lo affascina, il 32,3% ne ha paura ed il 26,5% non sa o non pensa al futuro.
I giovanissimi rappresentano un capitale umano tendenzialmente in calo, quindi ancora più prezioso per il futuro del nostro Paese. Da questo punto di vista il loro trattenimento in Italia richiede l’offerta di adeguate opportunità di vita. Molti ragazzi che oggi vivono in Italia, vedono il proprio futuro all’estero: oltre il 34% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni da grande vorrebbe vivere in un altro Paese. Anche e soprattutto le “transizioni scolastiche” (il passaggio cioè da un ordine di scuola all’altro e quello verso il lavoro o gli studi universitari), sono parte essenziale dell’evoluzione verso l’età adulta.
Educare i giovani al lavoro significa prepararli ad affrontare il mondo del lavoro con competenze, consapevolezza e motivazione. Questo processo può essere avviato fin dall’infanzia, incoraggiandoli con piccole e graduali responsabilità nella gestione domestica, in relazione all’età e capacità.
Tuttavia, lasciar parlare ed ascoltare i ragazzi non è una concessione benevola degli adulti, ma è la risposta ad un loro preciso diritto, sancito dall’Art. 12 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989, il quale assegna ai minori il diritto di poter esprimere liberamente la propria opinione e partecipazione sulle decisioni che li riguardano; nella realtà, questo diritto deve ancora trovare una reale applicazione che promuova il loro protagonismo.
Con la chiusura delle scuole e l’arrivo dell’estate è tempo di “lavoretti estivi” che permettono ai ragazzi di affrontare le prime difficoltà e trovare soluzioni in modo indipendente al fine di sviluppare la fiducia in sé stessi, oltre che permettere di comprendere il reale significato di “guadagno, “sacrificio”, “impegno”, grazie ad un’occupazione occasionale. Il ruolo degli adulti è dunque rilevante nel supporto all’esplorazione di nuovi interessi e ricerca delle prime esperienze lavorative.
Dal punto di vista del diritto del lavoro, i due strumenti fondamentali sul lavoro minorile sono le due Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro “OIL”:
– La prima, è la nr. 138 sull’età minima del 1973.
– La seconda, è la convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile del 1999, ratificate ad oggi rispettivamente da 161 a 174 Stati.
“Come far calare queste due grandi Convenzioni internazionali nella vita quotidiana dei ragazzi lavoratori?„
La “Responsabilità Sociale” è il modello entro il quale ogni azienda dovrebbe muoversi, un modello operativo che interiorizza il rispetto di queste convenzioni, promuove la crescita professionale e la scelta di modelli produttivi per uno sviluppo sostenibile delle metodologie di produzione e dei prodotti.
Il rapporto di lavoro con un minore è soggetto alla direttiva comunitaria CE 22.6.94 nr. 33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro2 L’Art. 1 della L. 977/1967 distingue i giovani in due categorie:
1. Bambini/Fanciulli: i minori che non hanno ancora compiuto 15 anni o ancora soggetti all’obbligo scolastico.
L’Art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 nr. 296 definisce che l’istruzione deve essere impartita per almeno 10 anni ed è obbligatoria: finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Pertanto l’accesso al lavoro è elevata da 15 a 16 anni.
2. Adolescenti: i minori di età compresa tra i 15 ed i 18 anni che non sono più soggetti al predetto obbligo scolastico.
In sostituzione dell’obbligo scolastico si può realizzare l’“Alternanza scuola-lavoro” (L. 107/2015) tramite convenzioni con le imprese (con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore) disponibili ad accogliere gli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni durante il primo e secondo ciclo di istruzione anche attraverso l’apprendistato per la qualifica professionale o di primo livello (art. 43, D. Lgs.81/2015). È estendibile altresì anche ai soggetti maggiorenni fino al compimento dei 25 anni di età. L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo in azienda. L’offerta formativa scolastica va attuata, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva di almeno 400 ore, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, e nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
Il mancato rispetto delle condizioni di età minima ed obbligo d’istruzione, comporta l’applicazione di una sanzione penale a carico del datore di lavoro.
Dunque, compiuti i 16 anni ed in presenza di 10 anni di obbligo scolastico già svolti, il minore può essere assunto nella generalità dei settori e contratti anche diversi dall’apprendistato di primo livello, fermo il rispetto delle condizioni stabilite dalla Legge 977/1967, anche se, per alcune attività individuate dalla legge, vige un generale divieto ai soggetti minorenni. Tali vincoli non trovano applicazione per alcune attività:
– di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;
– nel settore dello spettacolo;
– specifiche attività pericolose elencate nell’Allegato 1 della L. 977/67 (ad es. attività con esposizione ad agenti fisici, biologici e chimici pericolosi, lavori in fonderie, specifici lavori in edilizia, trasporto di pesi per un periodo di tempo superiore alle 4 ore durante la giornata, esposizione ad agenti qualificati come cancerogeni, al piombo, all’amianto, ecc.). Per lo svolgimento di tali attività è obbligatorio il rilascio della preventiva autorizzazione da parte del competente ufficio territoriale del lavoro ITL, previa visita medica per l’idoneità alla mansione, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro. In aggiunta, e non meno importante, è obbligatorio l’assenso scritto dei genitori del minore.
Le attività con maggior gravosità possono essere svolte solo per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla formazione, inoltre devono essere svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione3.
Essendo quella dei lavoratori minori una categoria più “fragile”, la legge dispone accorgimenti particolari circa il diritto alla retribuzione, a parità di lavoro, hanno diritto al medesimo corrispettivo spettante al lavoratore maggiorenne e ad altri istituti a tutela dei lavoratori, ovvero:
1. L’orario di lavoro dei minori è soggetto a specifici limiti: l’art. 18 della Legge 977/1967 sancisce la regola, richiamata anche dall’art. 144 dal CCNL Terziario Confcommercio, che l’orario settimanale di lavoro per i fanciulli minori liberi da obblighi scolastici, non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali; mentre per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.
2. L’assunzione di minori deve sottostare a specifici limiti in materia di riposi intermedi e settimanali.
Nel merito dei riposi intermedi, la prestazione lavorativa giornaliera del minore si può protrarre senza interruzione fino ad un massimo di 4 ore e mezza, decorso il quale hanno diritto ad almeno un’ora di pausa. La durata del riposo intermedio può essere ridotta a mezz’ora dal CCNL applicato previa autorizzazione dell’ITL e sentite le associazioni sindacali. Per i lavori particolarmente faticosi, l’ITL può ridurre a tre ore tale limite.
Ai sensi dell’art. 22 della Legge nr. 977/1967, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi e di cui uno che sia obbligatoriamente la domenica. Tale periodo, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo, può essere ridotto, ma deve comunque essere pari a 36 ore consecutive.
Sono previste deroghe per il settore dello spettacolo, artistico, sportivo, pubblicitario nonché agli adolescenti nei settori turistico alberghiero o della ristorazione (Art. 22 della L. 977/1967). Tra le attività in cui sono impiegati gli adolescenti per le quali si può spostare il giorno di riposo diverso dalla domenica, rientrano: i bar, le pasticcerie le gelaterie4, nonché le attività di produzione di pasta fresca a livello artigianale che, per natura, si concentrano particolarmente nei giorni festivi e di domenica5.
3. In generale, la legge impone il divieto di adibire i minori al lavoro notturno. Ma, anche in questa casistica vi sono, delle eccezioni per:
• i minori impiegati nelle attività previste dall’art.4, comma 2, della Legge n. 977/1967 (ovverosia le sopracitate attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo) possono prestare l’attività lavorativa sino alle ore 24:00, con diritto di riposo di almeno 14 ore consecutive;
• gli adolescenti con età maggiore a 16 anni possono essere adibiti, in via eccezionale e per il tempo strettamente indispensabile, al lavoro notturno in conseguenza del verificarsi di un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purché: il loro lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, in quel momento non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi equivalenti periodi di riposo compensativo nell’arco delle 3 settimane successive.
4. In materia di sicurezza sul lavoro, prima di adibire i minori alla prestazione lavorativa e ad ogni rilevante modifica delle condizioni di lavoro, l’azienda è tenuta ad effettuare o aggiornare il DVR (il Documento di Valutazione dei Rischi) previsto dagli Artt. 28 e 29 del D. Lgs. 9.4.2008 nr. 81.
5. Infine, per i rapporti di lavoro con i minori instaurati dal 6.04.2014 è obbligatoria la richiesta del certificato penale al casellario giudiziale per lo svolgimento delle attività professionali o attività volontarie organizzate (Art. 2 del D. Lgs. 4.03.2014 nr. 39) a contatto diretto e regolare con i minori; il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa con un importo variabile da 10.000 a 15.000 euro.
A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti attività: gli insegnanti di scuole pubbliche e private, i conducenti di scuolabus, gli animatori turistici, gli istruttori sportivi per bambini e ragazzi, gli addetti alla somministrazione di pasti nelle mense scolastiche e le agenzie di somministrazione che forniscono lavoratori nelle predette attività.
Sono esclusi invece i soggetti che hanno contatto mediato ed occasionale con i minori quali: i dirigenti, i responsabili oppure i preposti che sovraintendono le attività lavorative. Oltre a questi, sono esclusi i datori di lavoro domestici che assumono baby sitter, in quanto il fine è quello di tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell’ambito famigliare.
Conclusioni
Con la ricorrenza della giornata mondiale contro il lavoro minorile organizzata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro OIL, che si celebra ogni anno il 12 giugno, è opportuna una riflessione conclusiva per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema nel contesto globale.
I bambini con vissuto di sfruttamento o che lo hanno conosciuto da molto vicino, sono consapevoli che su questa terra ci sono diversità così profonde in relazione agli strumenti del vivere da far inorridire. Esistono realtà ingiuste da far pensare ad un futuro catastrofico ma solamente uno sciocco penserebbe ad una catastrofe se ha al suo fianco un bambino o un ragazzo.
Eppure, bisogna essere realisti, se ci guardiamo attorno vediamo che gli uomini si fanno ancora la guerra, mettono in moto meccanismi di sfruttamento, non rispettano l’ambiente, la natura, l’uomo, i soggetti più deboli, tra cui i bambini.
I comportamenti umani negativi che si vedono nel contesto mondiale e nazionale si protraggono nel tempo e diventano abitudini, sino a diventare vere e proprie strutture mentali e sociali.
“Noi adulti, comprendiamo davvero tutta questa triste realtà?”
Il primo dovere di chi ha a cuore i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza deve essere quello di dar voce all’esigenza dei bambini e dei ragazzi di essere davvero ascoltati con molta attenzione.
Ambra Laouiti
Fonti:
· D. Lgs. 345/99 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”.
· www.ilo.org.
· Lavoro 2025, Eutekne.
· Report statistiche I
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